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È stato pubblicato sul sito del Ministero di Economia e delle Finanze il nuovo modulo per la domanda di richiesta sospensione mutuo della prima casa, agevolazione istituita per dare sostegno alle famiglie che, a causa dell’emergenza Covid-19, si trovano in situazioni economiche precarie.

Il modulo, che presenta alcune novità rispetto al precedente, rivolgendosi a una platea più ampia di persone, potrà essere scaricato e compilato, prima di essere consegnato presso la stessa banca erogatrice del mutuo, accompagnato da un documento d’identità e tutta la documentazione necessaria che verifichi l’idoneità del richiedente a ricevere la sospensione del mutuo.

Chi può fare richiesta?

  • I lavoratori dipendenti in cassa integrazione: dovranno consegnare una dichiarazione dell’azienda che attesti la loro nuova condizione, siano essi a tempo determinato, indeterminato, parasubordinato;
  • I collaboratori: loro possono avere accesso alla facilitazione, ma devono poter dimostrare di avere perso il lavoro con una dichiarazione dell’azienda;
  • I lavoratori autonomi e i liberi professionisti, la novità del nuovo modulo. Possono chiedere la sospensione del pagamento delle rate, ma devono dichiarare con autocertificazione, su un modulo apposito e sotto la propria responsabilità, di avere subito una riduzione del fatturato superiore al 33% in un trimestre successivo al 21/2/2020, rispetto all’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività per le disposizioni adottate dalle autorità per l’emergenza Coronavirus.

Procedura

La banca trasmetterà successivamente la domanda in via telematica nell’arco di tempo di dieci giorni lavorativi. La Consap (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici) ha quindici giorni solari per concedere l’autorizzazione alla sospensione, mentre la banca erogatrice del mutuo ha invece cinque giorni solari per comunicare l’esito al mutuatario.

Appena la Consap avrà dato esito positivo, la banca potrà attivare la sospensione dell’ammortamento del mutuo entro trenta giorni lavorativi, oppure, nel caso di mutui cartolarizzati o oggetto di obbligazioni bancarie garantite ai sensi della legge 130/1999, entro il quarantacinquesimo giorno.

Il modulo è disponibile QUI.