Il Tribunale Amministrativo Regione Campania respinge il ricorso alle istanze di condono presentate da privati per immobili in località Spineta a Battipaglia.
LA STORIA
È il 2012 quando i comproprietari di un piccolo manufatto costruito a Battipaglia, in località Spineta, presentano un’istanza di condono che il Comune nega. Un anno più tardi, nel 2013, il Comune – sollecitato da Legambiente – contesta anche la lottizzazione abusiva.
Originaria comproprietaria del bene era la signora Bazzani. Nel corso del tempo, nella quota sono subentrati la signora Guarino e il signor D’Angelo i quali premettono di aver seguito l’iter amministrativo, provvedendo al pagamento degli oneri di legge e al deposito della documentazione integrativa richiesta dall’ente locale.
L’Ente, però, ha ritenuto di denegare il condono richiesto poiché nell’area interessata dall’edificazione vi era un «Vincolo di inedificabilità assoluta preclusivo del rilascio della sanatoria». Secondo il Comune, le opere edilizie hanno contribuito a rendere l’area in questione urbanizzata e, quindi, oggetto di lottizzazione.
In giudizio, oltre al Comune di Battipaglia, si sono costituiti il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali ed è intervenuta ad opponendum l’associazione Legambiente – Circolo “Vento in faccia”.
RICORSO RESPINTO
Secondo i ricorrenti «non ricorrerebbe un vincolo assoluto di inedificabilità» e, inoltre, le aree limitrofe a quella su cui si colloca il manufatto «sarebbero state tutte edificate in virtù di titoli abilitativi rilasciati dal Comune». Non sono dello stesso avviso, però, i giudici del Tar (Maria Abruzzese, Paolo Severini e Michele Conforti) che, rinviando integralmente ad un caso precedente confermato per perenzione dal Consiglio di Stato, si sono pronunciati definitivamente sui ricorsi respingendoli e condannando la parte ricorrente al risarcimento per le spese (2.000 euro).