Vinse un concorso del 2003, indetto dal Comune di Battipaglia, per la selezione di sei figure professionali di animatore/educatore. Fu esclusa dalla selezione nonostante avesse esibito i titoli comprovanti i requisiti dichiarati in sede di domanda. Adesso l’Ente dovrà risarcirla del 50% degli stipendi. È la storia di Stefania Perna, insegnante di danza domiciliata a Battipaglia.
All’epoca dei fatti, il sindaco era Alfredo Liguori. E il bando in questione era stato indetto dall’istituzione comunale “Magna Graecia”, nata nel 1998 in seno all’amministrazione Zara, e soppressa nel 2004 per contenere le spese dell’Ente. In quel periodo, era alla ricerca di 38 figure professionali, tra le quali sei animatori o educatori per un totale di 200 ore. Stefania Perna risultò sesta, ammessa con riserva. Poi esclusa per «mancata presentazione della documentazione» si legge in una sentenza del Tar Campania del 4 agosto. La 41enne battipagliese, infatti, si rivolse al tribunale amministrativo impugnando il provvedimento del ricorso.
Ottenendo da subito pronuncia favorevole in sede cautelare ma senza mai attuare gli strumenti necessari per l’esecuzione del provvedimento giurisdizionale. Agì solamente nel 2017, in ottemperanza a una sentenza del 2013, quando era consapevole che non avrebbe potuto ottenere l’esecuzione in forma specifica. Perché la “Magna Graecia”, intanto, aveva cessato d’esistere. Motivo per il quale la pretesa della ricorrente, di costituire il rapporto lavorativo che le spettava, non poteva compiersi. Un ricorso fondato nei termini, anche secondo il Comune di Battipaglia.
Che non contrastò la pretesa, limitandosi ad evidenziare l’impossibilità dell’esecuzione. La soluzione? Esaminare la pretesa economica «sotto specie di domanda risarcitoria, regolarmente proposta con il ricorso» prosegue la sentenza. «La ricorrente – spiega Vincenzo D’Ambrosio, avvocato di Stefania Perna – fu eliminata dalla selezione perché secondo il Comune i titoli che lei aveva presentato non erano validi. Fu chiaramente un pretesto, come abbiamo dimostrato. E ora, quest’ultima sentenza del Tar ha effettivamente valutato i danni per equivalente, dal momento che non era più possibile assumerla». Danni, che i giudici della sezione di Salerno hanno quantificato in una somma pari al 50%delle retribuzioni che sarebbero state corrisposte alla Perna in caso di mancata esclusione dal concorso. Vale a dire, dal 1° aprile 2009 al 31 gennaio 2010 sottraendo quanto percepito nello stesso periodo dalla ricorrente. Oltre alle spese legali: 2.500 euro. Non pochi euro per un Comune in forte difficoltà economica come quello di Battipaglia.